Nel caso in cui i prodotti ricevuti siano di origine UE: l’azienda “che utilizza tali prodotti per la progettazione e il collaudo si identifica come Utilizzatore a Valle”.
Ma c’è anche il caso che i prodotti siano di origine extra-UE.
In questo caso l’azienda metalmeccanica che utilizza i prodotti, per la progettazione e il collaudo, si identifica, invece, come Importatore.
Senza dimenticare che un’azienda che importa chemicals (ad esempio prodotti tecnici come colle, adesivi o vernici o prodotti che devono poi essere trattati nel processo in cui la macchina è coinvolta) da un paese extra-UE, “è un importatore ai sensi dei Regolamenti REACH e CLP anche se l’utilizzo di tali prodotti è solo interno e non vengono venduti o forniti a terzi”. E l’importazione, in base alle definizioni presenti nei Regolamenti REACH e CLP, “è considerata un’immissione sul mercato”.
Se poi l’azienda è considerata “importatrice”, questo determina “un numero maggiore di responsabilità e di azioni da svolgere per conformarsi ai Regolamenti REACH e CLPe per recuperare e valutare correttamente le informazioni e i dati necessari per la scelta delle misure di gestione del rischio, in quanto l’azienda metalmeccanica risulta essere responsabile dell’immissione sul mercato europeo”.
Si fa presente “che in tal caso la Scheda di Dati di Sicurezza potrebbe risultare NON obbligatoria, ma un livello equivalente di informazioni sui pericoli e sulla gestione dei rischi deve comunque essere fornito al lavoratore”.
Il documento riporta alcuni obblighi REACH e CLP per l’importatore.
Riguardo al Regolamento REACH:
Riguardo al Regolamento CLP:
Si indica che il primo grande ostacolo è “dovuto alla mancanza di informazioni relative alla composizione quali-quantitativa dei prodotti”. Anche in presenza di una Scheda di Dati di Sicurezza “l’azienda deve valutare gli obblighi di registrazione REACH o di esenzione alla registrazione”. Inoltre seppur “vi possano essere soluzioni che permettono all’azienda di evitare la registrazione delle sostanze, tali soluzioni devono essere valutate approfonditamente. E per fare ciò servono informazioni che un’azienda metalmeccanica spesso non sa di dover richiedere e, nel caso in cui riesca comunque ad ottenere, non sa come gestire perché non ha le competenze per farlo”.
Si segnala poi che nella maggior parte dei casi “l’azienda NON riceve un prodotto classificato ed etichettato ai sensi del CLP e una Scheda di Dati di Sicurezza conforme ai parametri europei. Anche in tal caso l’azienda non ha in mano gli elementi per poter sviluppare internamente tali informazioni e quindi valutare la pericolosità del prodotto e determinare le condizioni operative e le misure di gestione del rischio opportune”. E questo vale anche per quanto riguarda la gestione della normativa ambientale.
Riportiamo dal documento una tabella che mostra alcuni esempi di prodotti che, quando destinati all’end-user sono esclusi dal campo di applicazione del CLP, ma che presentano pericoli non irrilevanti per un operatore che ne utilizza una quantità importante in fase di collaudo:
In definitiva, come racconta l’intervento, spesso la mancanza o insufficienza delle informazioni può avere serie ricadute sia “nell’ambito della corretta gestione del rischio chimico per gli operatori, quindi della gestione della sicurezza sul lavoro, sia sulla corretta gestione degli impatti ambientali”.
Infatti a qualsiasi azienda metalmeccanica “sarà capitato di ricevere richieste di conformità da parte di clienti”: queste richieste di conformità interessano sempre più anche aspetti collegati al Regolamento REACH o ad altre normative e richiedono di “certificare l’assenza sopra determinati limiti di specifiche sostanze chimiche e di famiglie generali di composti”.
L’approccio dell’azienda metalmeccanica si basa solitamente “sulla richiesta ai propri fornitori di confermare la conformità ai parametri indicati dai clienti. Pertanto l’eventuale dichiarazione di conformità a capitolati o ad esigenze normative si fonda non su una conoscenza e un esame dettagliato, ma su un ‘giro’ di carte”.
In conclusione, sulla base di queste considerazioni, un’azienda metalmeccanica “deve prevedere in fase di progettazione, di accordi commerciali, di acquisti e di organizzazione del progetto, la valutazione della conformità chimica dei componenti del suo articolo.
[Sicuringegneria]
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