Mettiamo le Persone al centro dei nostri progetti

Aggiornamenti green pass estensioni

green pass green pass estensioni green pass scuola novità green pass Dec 30, 2021
app verifica c19 green pass scuola

Il nuovo decreto introduce interessanti aggiornamenti Green Pass scuola e socio sanitario

Le novità in materia scolastica

Nel nuovo decreto-legge si indicano le integrazioni da apportare ai testi di legge già in vigore.

  • Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario si chiarisce che i controlli si applicano anche al personale scolastico dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).

Le verifiche sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle predette istituzioni”. Inoltre fino al 31 dicembre 2021, “al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (ITS)”. Non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.

Viene poi aggiunto anche un art. 9-ter-2 che riguarda l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso nelle strutture della formazione superiore: “fino al 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19”.

Le novità in materia di strutture socio sanitario- assistenziali

Nel decreto-legge si indica che, riguardo alle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, l’Art. 4-bis (Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in ambito assistenziale): “dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale previsto si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture”.

Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture a cui si applica il nuovo DL si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 del DL 44/2021, ad eccezione del comma 8, “e la sospensione della prestazione lavorativa, comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 comma 10”.

In questo caso l’esonero di applicazione del art.4 comma 8, chiarisce che il datore di lavoro NON DEVE più attendere la comunicazione ASL per procedere con il cambio mansione o la sospensione dall’attività lavorativa senza alcuna retribuzione.

Riassunto delle novità

  1. Scuola: “le nuove norme si applicano da SUBITO restano in vigore sino al 31 dicembre prossimo, e disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore)”. Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative “è tenuto a possedere la Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori”. Chi controlla? “Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”. Di rilievo quest’ultima indicazione normativa che obbliga anche il Datore di Lavoro ad effettuare il controllo sul possesso di Green Pass ai propri lavoratori che per lavoro accedono a strutture scolastiche.
  2. Università: “chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19”. I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica “sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle Università. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”.
  3. Salute: in questo caso “le nuove norme entrano in vigore da 10 ottobre e saranno efficaci fino al 31 dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato di emergenza, e applicano l’obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie”. Tali norme si applicano “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice ”. E “sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo sono definite con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali”.

Rimandate al prossimo decreto estensione sul Green Pass riguardanti gli accessi ai luoghi di lavoro.

Iscriviti a nostri prossimi eventi in programma.

[Ing. Lorenzo Fé – Sicuringegneria]