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Protocollo Covid-19 del 30 giugno 2022: tutte le novità e gli aggiornamenti

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PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE ANTICONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO: COSA CAMBIA?

L’aggiornamento pubblicato il 30 giugno 2022, considerando l’evoluzione della situazione pandemica generale e coerentemente con i vari provvedimenti susseguitisi nel tempo, è stato notevolmente semplificato.

L’obiettivo resta, ovviamente, la tutela dei lavoratori e la sicurezza degli ambienti di lavoro che il datore di lavoro, sentito il medico competente (ove previsto), garantisce applicando le misure di precauzione elencate in 13 punti.

Vediamo nel dettaglio quali sono.

  • Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:
  1. Impossibilità di accedere al luogo di lavoro in caso di sintomi riconducibili al Covid-19
  2. Si prevede la possibilità, ma non l’obbligo, di sottoporre il personale all’accesso al controllo della temperatura corporea.
    Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C non sarà consentito l’accesso.
    La riammissione avverrà ai sensi della normativa vigente e di quanto disposto dalla autorità sanitarie.
  • Per i lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone Covid-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente.
  • Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
    Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
  • In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.
  • È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
    Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori.

USO DEI DPI

In questo punto le modifiche più significative, non sono più presenti, infatti, riferimenti a mascherine che non siano FFP2 (non vengono cioè menzionate le mascherine denominate “chirurgiche”).
È previsto, ma non obbligatorio, l’uso di mascherine FFP2, nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro.
In ogni caso il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
Il datore di lavoro, seppur in assenza di un obbligo di legge, sentiti medico competente e il RSPP, può disporre l’uso di mascherine FFP2 per particolari gruppi di lavoratori o per i soggetti fragili.


FINO A QUANDO RESTANO IN VIGORE LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL PROTOCOLLO?


È previsto che le Parti si riuniscano nuovamente per verificare, aggiornare e ridefinire le misure del Protocollo entro il 31 ottobre 2022.