E’ del 17.03 un importante chiarimento in merito alle situazioni di positivi per lavoratori addetti all’ambito sanitario.
Generalmente INAIL considera l’affezione virulenta in maniera equiparata alla causa violenta.
Anche i casi di Covid-19 pertanto sono riconducibili all’infortunio sul lavoro per lavoratori dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Istituto, medici, infermieri e altri operatori sanitari in genere, laddove sia accertata l’origine professionale del contagio, avvenuto nell’ambiente di lavoro, oppure per causa determinata dallo svolgimento dell’attività lavorativa.
La qualificazione come infortunio deriva dal criterio ormai ampiamente applicato per il quale “per essere indennizzabile, la malattia-infortunio deve costituire una conseguenza dell’esposizione del soggetto infortunato a un determinato rischio professionale”.
In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia percepito o non possa essere provato dal lavoratore, si può comunque presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro indizio che in tal senso deponga.
Sono, quindi, da ammettersi a tutela Inail i casi in cui si sia estrinsecato il cosiddetto rischio specifico e il sanitario abbia contratto la malattia COVID-19.
Ai fini amministrativi, si chiarisce che il computo della decorrenza della tutela Inail, è costituito dalla data di attestazione positiva dell’avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma, da parte delle autorità sanitarie.
Vediamo alcuni casi e i criteri di trattazione da parte di INAIL.
1- Dipendenti posti in quarantena per motivi di sanità pubblica. In tali fattispecie non essendoci la prova della contrazione dell’infezione non sussistono i presupposti dell’infortunio e quindi dell’intervento dell’Istituto.
2- dipendenti che risultano positivi al test specifico di conferma -> ammissione alla tutela Inail;
Diversa fattispecie è quella relativa agli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa lavoro e viceversa.
L’evento infettante è configurabile in questo caso come infortunio in itinere, posto che in tale fattispecie non sono catalogati soltanto gli accidenti da circolazione stradale.
[Sicuringegneria]
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