L’accordo stato regione 22/02/2012 al punto 9.4 prevede che i lavoratori nel settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo in possesso di esperienza documentata almeno pari a due anni siano soggetti al corso di aggiornamento da effettuarsi entro cinque anni cioè il 12/03/2017” e chiede come può il lavoratore agricolo documentare il possesso dei due anni di esperienza?
Si può fare riferimento alla Circolare n. 12 del 11/3/2013 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente appunto dei chiarimenti sull’applicazione del citato Accordo del 22/2/2012 e tenere conto di quanto in essa indicato con riferimento alla documentazione per attestare l’esperienza pregressa maturata. Nella stessa Circolare il Ministero del Lavoro ha fatto riferimento a due casi e cioè a quello di un lavoratore autonomo o di un datore di lavoro utilizzatore ed a quello di un lavoratore subordinato ed ha precisato in merito che.
“a) nel caso del lavoratore autonomo o del datore di lavoro utilizzatore lo stesso può documentare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l’esperienza e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell’impresa agricola per documentare l’esperienza di eventuali collaboratori famigliari;
b) nel caso di lavoratore subordinato lo stesso può documentare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve necessariamente attestare l’individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l’attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l’esperienza nell’uso dell’attrezzatura di lavoro e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso l’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. In ogni caso il datore di lavoro, fermo restando quanto previsto al comma , dell’articolo 71 e al comma 4 dell’articolo 73, entrambi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore”.
Dalla lettura della suddetta Circolare emerge chiaramente quindi, che, per attestare la pregressa esperienza, è sufficiente in ogni caso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale dovrà essere indicato di avere, come lavoratore subordinato, acquisito l’esperienza nell’uso dell’attrezzatura di lavoro svolgendo l’attività alle dipendenze di una o di più imprese da indicare nell’autocertificazione e come lavoratore autonomo o datore di lavoro utilizzatore di avere acquisita l’esperienza nell’ambito del proprio normale ciclo aziendale precisando però e documentando di avere avuta la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro alla conduzione della quale dichiara di avere acquisita l’esperienza.
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