S.G.M. ricorre, a mezzo dei difensori, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di
Appello di Milano, confermando quella pronunciata dal Tribunale di Como, lo ha condannato alla pena
ritenuta equa, giudicandolo responsabile dell’infortunio occorso a S.M.N. e delle conseguenti lesioni
personali dalla medesima patite.
La ricostruzione dell’accaduto é incontroversa. La S.M.N., alle dipendenze della C. s.r.l., proprietaria di un negozio di parrucchiera sito nelle ‘Gallerie Commerciali BE.’, in Como, il 16.12.2008, nel transitare nell’ingresso dell’edi cio, scivolava sul pavimento parzialmente coperto da tappeti mobili e bagnato per l’acqua caduta dall’ombrello chiuso di una cliente che la precedeva.
Con il ricorso lo S.G.M. articola tre motivi.
1. Vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante dell’aver commesso il fatto con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni. In primo luogo, l’imputato non era datore di lavoro dell’infortunata, dipendente della C. s.r.l.; e non sussiste alcun rapporto di appalto tra la BE. s.p.a. e tale società, avente in locazione alcuni locali all’interno delle Galleria. Si aggiunga che il luogo dell’infortunio non può essere de nito ‘ambiente di lavoro’, ai sensi e per gli e etti degli artt. 63 e 64 d.lgs. n. 81/2008.
2. Vizio motivazionale: la Corte di Appello ha affermato che i tappeti avrebbero dovuto essere fissi. L’organo di vigilanza ha invece prescritto che essi fossero collocati trasversalmente per il lato più lungo, così come avrebbe dovuto fare l’impresa di pulizia incaricata di collocarli e che non aveva adempiuto alla disposizione, con l’effetto di una interruzione del nesso causale riconducente l’evento alla condotta dell’imputato; più in generale si contesta che i tappeti posti all’ingresso costituissero un apprestamento inadeguato alla bisogna.
3. Ancora vizio motivazionale: le grandi dimensioni della organizzazione aziendale delle Gallerie Commmerciali BE ed il breve periodo dall’assunzione della carica incidono sulla esigibilità della condotta doverosa e quindi nessun rimprovero per colpa può essere mosso all’imputato.
CASSAZIONE
E’ del tutto incontroverso che l’imputato era amministratore delegato della società proprietaria dei locali che vanno a costituire il centro commerciale ‘Gallerie Commerciali BE.’ e sono concessi in locazione alle diverse imprese che ivi hanno deciso di operare. Parimenti incontroverso é che la S.M.N. non fosse alle dipendenze della società amministrata dallo S.G.M.
Con riguardo al datore di lavoro, già la nozione normativa [art. 2, lett. b) d.lgs. n. 81/2008], incardinandosi sulla titolarità di poteri decisionali e di spesa e sulla connessa responsabilità dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività non interessa un qualsiasi soggetto datore di lavoro, ma colui che ne reca le attribuzioni in riferimento alla determinata organizzazione imprenditoriale nel cui ambito presta la propria attività il lavoratore infortunatosi.
Tenuto conto quanto appena esposto, si può venire a considerare, che, a mente dell’art. 62 d.lgs. n.81/2008, si intendono per ‘luoghi di lavoro” i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
E quindi va puntualizzato che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, proprio ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di ‘luogo di lavoro’; a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. In particolare, può trattarsi anche di un luogo nel quale i lavoratori si trovino esclusivamente a
dover transitare, se tuttavia il transito é necessario per provvedere alle incombenze loro a date.
Per contro, non può parlarsi di luogo di lavoro solo sul presupposto che un qualsiasi soggetto, che é anche prestatore d’opera in favore di taluno, vi si trovi a transitare. Va ribadita la stretta correlazione che esiste tra la nozione di ‘luogo di lavoro’ e la
specifica organizzazione imprenditoriale alla quale questo accede in funzione servente. Può quindi essere formulato il seguente principio di diritto: “in materia di responsabilità per violazioni delle norme antinfortunistiche, il datore di lavoro obbligato al rispetto delle prescrizioni dettate dal Titolo II del d.lgs. n. 81/2008 per la sicurezza dei luoghi di lavoro va identificato in colui che riveste tale ruolo nell’organizzazione imprenditoriale alla quale accede il luogo di lavoro medesimo”.
Prima di ritenere esaurita la trattazione del ricorso occorre ancora operare una puntualizzazione in merito alla possibilità che anche una persona estranea all’organigramma dell’impresa – come la S.M.N. rispetto alla BE. s.p.a. – possa beneficiare della tutela apprestata dalla normativa prevenzionistica.
Quando si interroga in merito alla cerchia dei destinatari della tutela prevenzionistica che il datore di lavoro deve apprestare, la giurisprudenza tende a includere in essa anche i soggetti estranei alla categoria dei lavoratori. Si afferma, così, che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell’impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all’ambito imprenditoriale.
Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, e quindi, di circostanza aggravante, su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all’ambito imprenditoriale, purché, sia ravvisabile il nesso causale con l’accertata violazione
La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, la quale dovrà accertare se l’ingresso dell’edificio ove avvenne il sinistro in danno della S.M.N. sia stato, al tempo, luogo destinato ad ospitare posti di lavoro ovvero luogo accessibile nell’ambito del loro lavoro ai lavoratori dipendenti della BE. s.p.a.
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