Secondo alcune ricerche nel nostro Paese sono circa 5000 gli infermieri che si trovano ogni anno a subire violenze fisiche o verbali. Inoltre quasi il 90% degli infermieri è stato vittima, durante la propria vita lavorativa, di qualche forma di violenza fisica, verbale, telefonica o di molestie sessuali sui luoghi di lavoro. E al di là dei diversi fattori di rischio alla base di queste violenze, un elemento peculiare è rappresentato dal rapporto interattivo e personale che si instaura tra il sanitario e il paziente, spesso in uno stato di vulnerabilità e frustrazione, durante l’erogazione della prestazione sanitaria e che vede spesso coinvolti anche altri soggetti come i familiari.
Per prevenire e ridurre queste forme di violenza nei luoghi di lavoro è ora disponibile anche una nuova normativa approvata il 5 agosto 2020 dal Parlamento.
Stiamo parlando del Disegno di Legge n. 867-B – recante “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”.
Il primo articolo riguarda la necessità di predisporre un Osservatorio relativo ai casi di violenza sugli operatori sanitari, monitorando la presenza di eventi sentinella, nonché la necessità di promuovere studi ed analisi di riduzione dei fattori di rischio. L’osservatorio si occuperà inoltre di monitorare l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
L’articolo 3 rimette poi al Ministro della salute la promozione di iniziative di informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
Veniamo ora alle pene stabilite dall’articolo 4.
L’articolo interviene con modifiche sull’art. 583-quater del codice penale ai sensi del quale le lesioni gravi o gravissime sono punite con pene aggravate: per le lesioni gravi reclusione da 4 a 10 anni e per le lesioni gravissime reclusione da 8 a 16 anni.
Ora all’articolo del codice civile è aggiunto un comma che recita: “Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività”.
L’articolo 5 inserisce poi delle circostanze aggravanti: “l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività”.
Questa ipotesi viene aggiunta all’elenco delle circostanze aggravanti comuni previsto dall’art. 61 del codice penale, al numero 11-octies.
Mentre l’articolo 6 interviene, invece, sulla procedibilità d’ufficio di alcuni reati.
Si indica che al fine di prevenire episodi di aggressione o di violenza, le strutture presso le quali opera il personale, come individuato dall’articolo 1, devono prevedere nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento.
Inoltre (articolo 8) è istituita la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari», volta a sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza.
Infine l’articolo 9 prevede, salvo che il fatto costituisca reato, che chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000.
[Sicuringegneria]
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