La Suprema Corte, con Ordinanza 09 maggio 2018, n. 11170 relativa al contratto di somministrazione, ha argomentato in modo esemplare in relazione al presupposto giuridico consolidato per cui la responsabilità datoriale di cui all’ art. 2087 del Codice Civile non configura in alcun modo una forma di responsabilità oggettiva insuperabile:
«l’art. 2087 c.c. è norma impositiva per il datore di lavoro di una articolata, complessa e piena responsabilità della integrità psico- fisica del dipendente. Si tratta infatti di una disposizione che individua, al pari delle disposizioni relative alla retribuzione, agli obblighi contributivi, assistenziali, assicurativi, il nucleo essenziale dei doveri contrattuali che pesano sul datore di lavoro. Questi ultimi, nella stessa previsione della disciplina in materia di somministrazione, continuano a permanere (art. 25) in capo al somministratore.
Pur essendo il perimetro disegnato dall’art. 2087 cc destinato a mutare in relazione alla richiamata natura elastica della disposizione, non può peraltro comprendere alcuna ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro, essendo sempre possibile che questo dimostri di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedirlo e, tra queste, di aver vigilato circa l’effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente (Cass. 2209/2016). Rispetto a tali premesse, fondative del sistema complessivo di tutele del lavoratore, la particolarità del contratto di somministrazione, la presenza di una scissione tra utilizzatore e datore di lavoro, e, soprattutto, l’impossibilità giuridica e materiale che il somministratore disponga le cautele antinfortunistiche all’interno dell’azienda dell’utilizzatore, ha determinato la scelta legislativa di articolare differentemente gli obblighi datoriali e, deve ritenersi, le relative responsabilità.
Sia nel D.Lgs n. 276/2003 (all’art. 23, comma 5), ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, che nel successivo art. 35 del D.Lgs n. 81/2015 (abrogativo dell’art. 23), il legislatore ha individuato, nella informazione dei rischi e nella formazione e addestramento all’uso dei macchinari, gli obblighi del somministratore, ed ha poi imposto all’utilizzatore, nei confronti dei lavoratori somministrati, i medesimi obblighi di protezione che la legge o il contratto pone a suo carico con riguardo ai suoi dipendenti.
A disciplinare la materia è da ultimo intervenuto l’art 3, comma 5 del D.Lgs n. 81/2008 dispositivo delle misure in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha chiarito ulteriormente che ‘nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore’.
Dall’assetto normativo così delineato consegue quindi un riparto di responsabilità che fa convergere sull’utilizzatore ogni finale responsabilità sugli specifici obblighi di prevenzione e protezione relativi alla attività di lavoro prestata in suo favore e sul somministratore una responsabilità derivata dall’obbligo di informare e formare il lavoratore. L’attribuzione di tale ultimo obbligo, peraltro, può essere anche oggetto di specifica traslazione dal somministratore all’utilizzatore, secondo quanto previsto dal richiamato art. 23, comma 5, e poi anche dal successivo art. 35 d.lgs. n. 81/2015. Di tale pattuizione deve essere data indicazione nel contratto con il lavoratore.
La possibilità di delegare all’utilizzatore gli obblighi in questione risponde ad una logica di effettività delle tutele in quanto sposta sul soggetto direttamente presente nel luogo di lavoro e diretto conoscitore dei macchinari, delle lavorazioni e, in sintesi, delle problematiche legate alla specifica sicurezza di quel luogo di lavoro, gli obblighi di puntuale e diretta formazione e informazione del lavoratore. La indisponibilità del luogo della prestazione da parte del somministratore determina, infatti, il rischio che gli obblighi formativi e informativi a lui rimessi in via primaria risultino poco efficaci.
L’accordo in questione, se indicato (come richiesto dall’art. 23, comma 5 richiamato) nel contratto individuale di lavoro, diviene opponibile anche al lavoratore, con ciò determinando l’ampliamento della obbligazione assunta dall’utilizzatore e la esclusione della responsabilità del somministratore».
Deve invece assolutamente escludersi qualunque responsabilità datoriale ogni qualvolta la condotta imprenditoriale sia stata improntata alla massima diligenza tecnicamente fattibile ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita, ecc.) per quel che riguarda lo specifico rischio di cagionare proprio l’evento concreto che in effetti si sia di fatto cagionato.
La responsabilità datoriale deve essere sempre necessariamente ricollegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle migliori conoscenze sperimentali o tecniche, o anche da diligenza, perizia, prudenza.
La finalità della norma di cui all’articolo 2087 del Codice Civile è ovviamente quello di prevenire infortuni sul lavoro e le malattie professionali e dunque di garantire la sicurezza e la salubrità dell’ambiente di lavoro, ovunque sia collocato nel mondo, in senso lato, la sicurezza in correlazione all’ambiente di lavoro.
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