Ratificato ufficialmente nelle prime ore di stamane, il Decreto Legge n. 44 01.04.2021 nel quale fra i diversi temi toccati viene inserito un articolo che rischia di diventare un tsunami di dimensioni epocali. Fra le disposizioni appare infatti l’art. 4 relativo a “Misure urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS COV2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”. obbligo vaccinale addetti sanitari
Tante volte in questi mesi si è sentito (giustamente) critiche alla gestione che il governo ha attuato in un periodo così delicato e critico come quello che stiamo vivendo influenzato da problemi di rilevanza oggettiva, con particolare riferimento a mezzi e tecniche di comunicazioni sempre poco chiare e delineate, dove spesso si sono viste pubblicare decreti ed informazioni poco dopo smentite, alimentando dubbi generalizzati nella popolazione che proprio in questo momento avrebbe al contrario necessità di pochi elementi ma certi.
In questa ottica sempre che il nuovo decreto tracci una linea di demarcazione almeno nel modo di introdurre degli elementi di discontinuità con il passato. Ovviamente ancora una volta ci sarà chi si dovrà lamentare per la chiarezza con la quale il nuovo decreto introduce un obbligo vaccinale per tutti gli operatori socio-sanitari (già salvatori della patria un anno fa) e che sull’altare della scienza dovranno nuovamente dimostrare a tutta la popolazione di essere fra le professioni più professionali (appunto) e responsabili.
Pertanto secondo il nuovo decreto “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.”
La vaccinazione infatti costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
Sono esonerati da tali obblighi solo coloro che per specifiche condizioni cliniche documentate potranno attestare a cura del medico di base un pericoloso per la salute in caso di vaccinazione.
Inoltre nel termine dei prossimi 5 giorni, i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario dovranno trasmettere l’elenco dei proprio dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza direttamente alla regione, con strumenti e modalità che dovranno essere individuate appunto dalle regioni. In caso di inosservanza, sarà direttamente la ASL competente ad inoltrare comunicazione al datore di lavoro il quale dovrà alternativamente adibire l’operatore ad altra mansione (anche con demansionamento) o nell’impossibilità procedere con la sospensione dal servizio senza retribuzione fino all’adempimento dell’obbligo vaccinale o comunque fino al 31.12.2021.
Vediamo chi avrà da lamentarsi anche delle informazione troppo chiare.
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