Se la formazione alla sicurezza sul lavoro è la “chiave di volta” di ogni strategia di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in ogni ambiente di lavoro, in realtà solo una formazione che sia rigorosa ed efficace può incidere realmente sui comportamenti dei lavoratori.
E questo vale anche per la formazione in modalità e-learning che non sempre viene proposta con il rigore necessario o in modo conforme a quanto richiesto dalla normativa.
Partendo da un breve excursus storico sull’e-learning in materia di sicurezza si segnala che la modalità “FAD” (formazione a distanza) era già prevista nel 2006 per i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP.
Ricordiamo, a questo proposito, che la “ formazione in e-learning”, un modello formativo interattivo attuato attraverso una piattaforma informatica online, si differenzia dalla “formazione a distanza” che avviene passivamente senza l’appoggio di tutor/mentor, con ridotti o inesistenti sistemi di tracciamento della formazione e senza interazioni fra allievo e tutor.
L’evoluzione normativa, porta all’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 che amplia i corsi ammessi in e-learning.
I corsi ammessi diventano:
– i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP;
– la formazione di base per RSPP e ASPP (Modulo A dei 3 previsti: A, B, C);
– la formazione generale per i Lavoratori;
– la formazione specifica per i Lavoratori (in attività a basso rischio);
– la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
– la formazione dei Dirigenti;
– la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
– i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
– progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).
Senza dimenticare, che “la formazione specifica in e-learning per le attività a basso rischio può essere erogata anche a lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto che non operino neanche saltuariamente nei reparti produttivi. E rimane la possibilità di attivare progetti formativi sperimentali regionali (nelle regioni dove sono attivabili) per la formazione specifica dei Lavoratori, anche per lavoratori di aziende classificate a rischio medio o alto, e dei Preposti (quindi anche i punti da 6 a 8 del programma)”.
Viene poi indicato che, sempre in relazione a quanto stabilito dall’Accordo del 2016, i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP hanno validità anche come aggiornamento per:
– Docenti-formatori per la sicurezza;
– Coordinatori per la Sicurezza.
E con riferimento a quanto contenuto in altre normative vigenti, ricordiamo che è prevista la modalità e-learning “anche per la formazione di operatori addetti all’utilizzo di attrezzature, quali le piattaforme elevabili, i carrelli elevatori, ecc. (solo i moduli normativo e tecnico, esclusi i moduli pratici)”. Senza dimenticare poi l’utilizzo dell’e-learning per la formazione ECM (Educazione Continua in Medicina) per il settore sanitario.
La relazione si sofferma poi su alcuni limiti.
Innanzitutto la modalità e-learning per i corsi in materia di salute e sicurezza “è da ritenersi valida solo se:
– “espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva;
– nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II dell’Accordo del 7 luglio 2016.
Infine nella relazione si segnala che a seguito dei limiti previsti dall’Accordo 2016, come riportati anche nell’allegato V dell’Accordo, riguardo all’utilizzo della modalità e-learning è “in via di definizione l’erogabilità e le modalità della formazione di:
– RLS (deve essere definita dalla Contrattazione collettiva, alcuni contratti già la prevedono);
– Addetti antincendio e al Primo Soccorso (deve essere definita da specifici Decreti ancora da emanare)”.
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