Un datore di lavoro è stato accusato di aver omesso nel DVR le adeguate misure di prevenzione e protezione per la viabilità e di non aver provveduto alla dovuta segnaletica all’interno dei capannoni, provocando così lesioni personali gravi ad un dipendente, investito da un carrello elevatore in retromarcia.
Il datore di lavoro avvia un ricorso, definendo la condotta del lavoratore assolutamente imprevedibile, spiegando che l’operaio in questione non avrebbe dovuto entrare nel capannone per svolgere la propria attività e che nell’orario in cui si verificò l’infortunio, egli non avrebbe nemmeno dovuto essere presente sul luogo di lavoro, poiché il suo turno non era ancora iniziato.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso affermando che il comportamento del lavoratore non era assolutamente imprevedibile, anzi, considera molto probabile che qualsiasi operatore si possa recare in aree potenzialmente pericolose, se non adeguatamente informato dei rischi e ove non adeguatamente segnalato.
Non accoglie nemmeno la giustificazione relativa all’orario di inizio lavoro, in quanto la violazione delle regole inerenti ai turni di lavoro è del tutto irrilevante ai fini delle valutazioni relative all’infortunio.
Evidenzia inoltre la coerenza della sentenza con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il compito del datore di lavoro è evitare che si verifichino eventi lesivi anche nell’ipotesi in cui i rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele.
“Il datore di lavoro è tenuto a valutare e prevenire i rischi e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori.”
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