Veramente recente e sicuramente oggetto di discussioni e dibattiti, la prima sentenza sui vaccini SARS COV2 del 16.03.2021 con la quale il guidice Dott.ssa Anna Travìa del tribunale di Belluno, citando l’immancabile art.2087 del c.c. ha scavato, a parere dello scrivente, un profondo solco con il quale viene ribadito (qualora ce ne fosse ancora bisogno) il concetto della massima tutela tecnicamente fattibile che spetta in primis all’imprenditore.
In virtù di tale principio generale ed ispiratore di qualunque obbligo di tutela al quale l’imprenditore è tenuto appare evidente come in presenza di vaccini di riconosciuta efficacia (si ricorda in merito che l’efficacia non viene valutata in base alla sensazione popolare e in base ai post di Facebook, bensì dall’approvazione che EMA rilascia ad ogni medicinale prima di essere immesso sul mercato) l’imprenditore è tenuto ad impedire all’interno degli ambienti di lavoro caratterizzati da un rischio endogeno, cioè connaturato alla natura della mansione svolta, il concretizzarsi di un potenziale danno derivante da infezione da SARS COV2. Pertanto non può esimersi dal richiedere che tutti i propri lavoratori attuino la misura di prevenzione riconosciuta come efficace, pur in contesto come l’attuale nel quale la vaccinazione contro il SARS COV2 non risulta obbligatoria a livello nazionale.
La sentenza citata si riferisce al ricorso proposto da due infermieri ed otto OSS in forza all’interno di strutture socio sanitarie (RSA), situazione nella quale è evidente la presenza di un rischio endogeno. A seguito del rifiuto alla vaccinazione le due società avevano disposto di mettere i dieci lavoratori in ferie forzate a seguito dell’individuazione da parte del medico competente come operatori temporaneamente inidonei alla mansione. Tale inidoneità è stata contestata dai suddetti operatori fino ad arrivare alla sentenza di ricorso suddetta.
Il Giudice suddetto indica nella sentenza quanto di seguito riportato letteralmente.
ritenuto che è, pertanto, evidente il rischio per i ricorrenti di essere contagiati, essendo fra l’altro notorio che non è scientificamente provato che il vaccino per cui è causa prevenga, oltre alla malattia, anche l’infezione;
Conseguenze nel caso di specie?
In relazione ai punti sopra citati il giudice di merito rigetta in ricorso, dando pertanto ragione all’azienda nonché alla misura di tutela attuata con la sospensione dal lavoro fino alla cessazione del pericolo per la salute, cioè in alternativa fino alla vaccinazione o fino al termine della pandemia. Il giudice in sostanza ha ritenuto prevalente l’obbligo di tutela in capo al datore di lavoro di cui al citato art.2087 rispetto al principio di libertà vaccinale che la sentenza non va sicuramente a minare.
Per quanto la situazione appaia ancora molto fluida ed incerta, la sentenza proposta è sicuramente destinata a fare da pilota per tutti i futuri ricorsi che potranno esserci almeno limitata all’ambito socio sanitario e sanitario.
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[Fonte:Sicuringegneria]
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